ORDINANZA N. 455
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80- bis del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), quale introdotto dall'art. 142 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 20 novembre 1982 dal Pretore di Padova, iscritta al n. 100 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 dell'anno 1983;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Pretore di Padova, con ordinanza del 20 novembre 1982, ha denunciato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'art. 80- bis del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, quale introdotto dall'art. 142 della legge 24 novembre 1981, n. 689, "nella parte in cui, in caso di condanna per il reato di guida senza patente, prescrive la confisca obbligatoria del veicolo già appartenente al guidatore abusivo";
e che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che le censure sono state dedotte negli atti preliminari al dibattimento, quando ancora era meramente eventuale la necessità di applicare la norma denunciata, dovendo, per il reato previsto dal dodicesimo comma dell'articolo 80 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, la misura della confisca irrogarsi solo "con la sentenza di condanna" e, quindi, al termine del dibattimento;
e che, pertanto, la questione appare proposta prematuramente, con conseguente difetto del requisito della rilevanza (v. sentenze n. 300 del 1983, n. 117 del 1984, n. 140 del 1984, n. 254 del 1985, ordinanze n. 76 del 1987 e n.394 del 1987);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80- bis del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), quale introdotto dall'art. 142 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Padova con ordinanza del 20 novembre 1982.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI